CFC – HCFC

Protocollo di Kyoto – Regolamento Europeo CE n. 842/2006 – DPR n. 43 del 20 aprile 2012

Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR n. 43 del 20/04/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. n. 93 del 20 aprile 2012).
I diffusissimi IdroFluoroCarburi (HFC) hanno sostituito gli HCFC e non provocano alcun danno allo strato di ozono atmosferico, pertanto non sono soggetti alle disposizioni del regolamento Europeo 2037/2000 né al DPR 147/2006. Invece, una volta liberati in atmosfera, contribuiscono all’effetto serra per cui sono soggetti a tutta la regolamentazione nata per ottemperare alle disposizioni del Protocollo di Kyoto.
Dal 4 luglio 2007 è scattato l’obbligo di controllo per tutti gli impianti fissi che utilizzano i gas fluorurati elencati nell’allegato I al Regolamento CE n. 842/2006 del 17 maggio 2006. In particolare, l’obbligo riguarda tutti gli impianti che utilizzano R404A, R407C, R410A, R507 e R134a, miscele composte da gas fluorurati del tipo HFC32, HFC125 e HFC143.

Il Regolamento CE n. 842/2006 prevede, per il contenimento delle dispersioni dei suddetti gas fluorurati, il controllo periodico degli impianti, con scadenze dipendenti dalla quantità di refrigerante caricato.
In caso di perdite, queste devono essere tempestivamente riparate. Stabilisce inoltre che, per quantità di gas fluorurato ad effetto serra pari o superiore a 3 kg, l’operatore deve tenere un Registro di controllo in cui riportare la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento.
Su richiesta detti registri devono essere messi a disposizione dell’Autorità competente e devono essere conservati per almeno 3 anni.
In particolare il Regolamento stabilisce che l’operatore, “persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti suddetti”, provveda ad effettuare opportuni controlli per l’individuazione di eventuali perdite con la seguente frequenza:

Da 30 a 300 kgUna volta ogni sei mesi

Carico del circuito refrigerante [kg] Periodicità dei controlli
Da 3 a 100 kg ( e fino a 6 kg per i circuiti ermetici) Una volta all’anno

La nostra Società è pronta per iniziare le pratiche di iscrizione al Registro Nazionale degli operatori del settore (il cosiddetto Registro dei Frigoristi). A tal proposito alleghiamo nota del Ministero. Pubblicheremo un avviso non appena l’iter sarà operativo.

Nota importante del Ministero dell’Ambiente
Il 20 aprile 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (G.U. n. 93 del 20 aprile 2012).
Il D.P.R. n. 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, disciplina, tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione/attestazione e per il conseguimento della certificazione/attestazione prevista dal Regolamento stesso e dai successivi Regolamenti della Commissione n 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 306/2008 e n. 307/2008.
Il D.P.R. prevede un sistema di certificazione delle persone e delle imprese basato su Organismi di certificazione accreditati dall’Organismo nazionale italiano di accreditamento “ACCREDIA” sulla base di schemi di accreditamento (Regolamenti Tecnici) approvati dal Ministero dell’Ambiente (articolo 6, comma 2).

Il 29 maggio 2012, il Ministero dell’Ambiente ha approvato i seguenti schemi di accreditamento:

  • Regolamento Tecnico RT-28 “Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008″;
  • Regolamento Tecnico RT-29 “Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: – installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; – installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008″.

Ai fini della designazione degli Organismi di certificazione da parte del Ministero dell’Ambiente, è necessario il possesso del pertinente certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA e l’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente del tariffario che si intende applicare per il rilascio dei certificati.
Per quanto riguarda il Regolamento (CE) n. 307/2008, il rilascio delle attestazioni alle persone che effettuano il recupero di F-gas dagli impianti di condizionamento d’aria degli autoveicoli viene effettuato dagli organismi di attestazione delle persone, al completamento di un corso di formazione. Tali organismi sono certificati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento Tecnico RT-30 “Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008″.
In questo caso non è prevista la designazione da parte del Ministero dell’Ambiente dell’organismo accreditato.
Ulteriori informazioni in merito alle procedure di accreditamento sono disponibili sul sito di ACCREDIA al seguente link:
http://www.accredia.it
Una volta completato l’iter di accreditamento e, ove previsto, l’iter di designazione sopra illustrati, le persone e le imprese potranno rivolgersi agli Organismi di certificazione/attestazione per ottenere i pertinenti certificati/attestati.
Inoltre, il D.P.R. prevede l’istituzione di un Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate che consente di avere un quadro generale e aggiornato in tempo reale delle certificazioni e delle attestazioni rilasciate. Il Registro è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e la gestione è affidata alle Camere di Commercio.

Le persone e le imprese che operano nel settore dovranno iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione. L’avvenuta istituzione del Registro e la relativa modulistica verranno pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente previo avviso in Gazzetta Ufficiale.
Ulteriori informazioni riguardanti gli F-Gas sono disponibili sul sito della Commissione europea al seguente link:
http://ec.europa.eu/environment/climat/fluor/index_en.htm

Avvertenza
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare declina ogni responsabilità a riguardo dell’esattezza delle informazioni relative al Regolamento comunitario e alla normativa nazionale di attuazione dello stesso fornite agli utenti attraverso differenti siti web o altri mezzi di comunicazione.

 

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